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Statuto

È costituita ai sensi dell’art. 35 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la ”FARE DIGITALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” abbreviata in “FARE DIGITALE A.P.S.” che, da questo punto in poi sarà denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C..
L’Associazione ha le caratteristiche di Ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall’art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.
L’Associazione altresì rivesta la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 e successive modifiche nonché del D.Lgs. n. 117/2017 recante il “Codice del Terzo Settore”.
L’associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 117/2017; L’associazione potrà, tuttavia, procedere alla richiesta dell’acquisto della personalità giuridica come previsto dall’art. 22 D.Lgs. 117/2017.
Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà “FARE DIGITALE”.
L’acronimo “APS”, senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall’iscrizione nel RUNTS o registro equivalente».
L’Associazione ha sede in Napoli (NA) alla via Benedetto Brin n. 59. Il trasferimento della sede legale, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto.

L’Associazione non persegue fini di lucro ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione ha per scopo una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive dilettantistiche.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati anche ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, le seguenti:
lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; lettera g) formazione universitaria e post-universitaria; lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; lettera p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di interesse generale si concretizzano attraverso lo svolgimento di: seminari, convegni, divulgazioni scientifiche, corsi di formazione, partecipazione a bandi, raccolta di fondi, accordi con enti privati e pubblici a fini divulgativi.
Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere.
L’Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
L’Associazione potrà svolgere attività diverse, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, che saranno, di volta in volta, determinate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà svolgere tutte le suddette attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell’ambito dell’attività principali innanzi elencate; Dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio e saranno strumentali e secondarie rispetto alle attività principali e disciplinate, sul profilo contabile, con apposito rendiconto.

L’Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali di Promozione Sportiva e Sociale, i cui Statuti e Regolamenti s’impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.
L’Associazione dovrà richiedere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. Del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci sia all’atto della costituzione o della successiva adesione che durante lo svolgimento del rapporto associativo (come previsto, anche, dall’art. 85 del D.Lgs. 117/2017), da beni mobili ed immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.
L’associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica. Come previsto dall’art. 8 co. 1 D.Lgs 117/2017, il patrimonio dell’Ente del Terzo settore è utilizzato ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sono costituite da:
A. quote associative annue o periodiche dei soci;
B. quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all’attività istituzionale;
C. eventuali contributi di enti pubblici o privati;
D. eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
E. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
F. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
G. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L’esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno. Il primo bilancio si chiuderà il 31/12/2020
Il Consiglio direttivo predispone la bozza di rendiconto economico-finanziario (o eventualmente del bilancio sociale) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
I rendiconti (compresi quelli delle raccolte fondi) e/o bilanci inerenti l’anno sociale precedente (in caso di anno solare) saranno depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione ai sensi, anche, dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di indiscussa moralità e reputazione nonché altri Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall’art. 35 del D.Lgs. 117/2017, che facciano apposita domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo anche mediante suo delegato, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione, anche immediata, in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. In caso di accettazione della domanda il nominativo del richiedente verrà trascritto nel libro soci dell’associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, da comunicarsi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi all’Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell’appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ratificare l’ammissione, nella sua prima riunione utile. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo; Dovrà altresì impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo l’aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali.
La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell’associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali presso la sede dell’associazione per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

La qualità di socio si perde:
A. per dimissione;
B. per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
C. per il venir meno dei requisiti necessari all’ammissione;
D. per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali;
E. per morte.
Le esclusioni di cui alle lettere b) – c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all’ammissione.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di esclusione/radiazione deve essere comunicato tempestivamente al socio il quale potrà ricorrere all’Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lettera raccomandata/pec/e.mail o comunicazione a mezzo social network (facebook, WhatsApp etc) da inviare al Presidente dell’associazione.
Le quote versate all’Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea generale dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato Scientifico.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all’anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L’Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata del 10% dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci/associati o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet istituzionale dell’associazione e/o con raccomandata a mano da consegnare almeno quindici giorni prima o a mezzo mail / pec o sms o altra forma di comunicazione tramite social media (facebook – instagram – whatsapp etc.) da inviarsi anch’essi almeno quindici giorni prima. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l’ora della prima o della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori.
Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell’apposito libro soci da almeno tre mesi purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell’apposito libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela; I soci collettivi (altri ETS o Enti senza scopo di lucro) esercitano il voto per il tramite del proprio legale rappresentante; Il voto dei suddetti soci collettivi è equiparato a quello dei soci persone fisiche vi è quindi rapporto di 1 a 1.
I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.
È possibile lo svolgimento dell’assemblea, con l’annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese alla stessa da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skype, whatsApp ecc); l’identità del socio sarà riconosciuta dal Presidente previa esibizione telematica di un documento valido di riconoscimento; in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e reali) che verrà, poi, sottoscritto da tutti i soci che hanno preso parte; per i soci che hanno partecipato in via telematica, la sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data dell’assemblea.
Sarà cura del segretario far pervenire ad ogni socio l’apposito verbale di presenza e riceverne copia firmata.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario, il bilancio preventivo, consuntivo e sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge) dell’anno trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno sociale precedente;
  • eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro,
  • eventuale, organo sociale, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.
L’Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 60 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione. Le competenze inderogabili dell’assemblea sono, inoltre, quelle indicate all’art. 25 del D.Lgs 117/2017.

Le norme sull’ordinamento interno dell’Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
I soci collettivi (ETS e/o Enti senza scopo di lucro) possono concorrere alle cariche sociali per mezzo di propri rappresentanti appositamente nominati; a tal fine il socio collettivo dovrà dare comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea, del nominativo della persona fisica che concorre alla carica sociale unitamente alla delibera/provvedimento di nomina da parte del socio collettivo.
Per potersi candidare occorre essere soci effettivi, in regola con i pagamenti delle quote sociali, dell’Associazione e non avere riportato nell’ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
È prevista la gratuità delle cariche sociali.
La disciplina prevista per l’organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all’art. 26 del D.Lgs 117/2017, alla quale ci si riporta.

L’Associazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 117/2017 potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e secondario ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, debitamente giustificate o degli eventuali compensi così come disposti dall’art. 8 co. III D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti se presente.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, nonché l’individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari (con l’indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l’elargizione degli stessi) nonchè il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione;
  • nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all’anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms) o anche tramite pubblicazione sul sito internet dell’associazione o comunicazione a mezzo social network (Facebook, whatsApp, Messenger, etc) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest’ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. Le riunioni si posso tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l’identità degli intervenuti e quest’ultimi possano partecipare attivamente alle discussioni ed al voto.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione nei confronti dei terzi. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell’associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all’espletamento dell’attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi.
Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Tesoriere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Il Segretario predispone lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell’Associazione, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

Il Tesoriere si occupa dell’incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell’Associazione.
Le figure del segretario e del tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Il Comitato Scientifico è composto da n. 5 membri, soci effettivi dell’associazione, nominati dal Consiglio Direttivo. La durata della carica è stabilita in n. 12 mesi e può essere rinnovata, anche tacitamente.
I requisiti per l’eleggibilità a membro del Comitato Scientifico sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I compiti del Comitato Scientifico sono i seguenti: ha funzioni meramente consultive e propone al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica ed iniziative meritevoli di essere attuate da parte dell’Associazione.

L’associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale:
110.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
Ai componenti dell’organo di controllo si applicherà l’art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigilerà sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Per quanto non indicato si rinvia all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

La durata dell’Associazione è illimitata.
L’associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell’Assemblea dei soci, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, co. 1 D.Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l’associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell’Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione saranno
sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Napoli, 9 ottobre 2020